lunedì 22 dicembre 2008

E' VIETATO......

Non intercorre un rapporto di specialita` fra la contravvenzione di comparaggio ed il delitto di corruzione
10/11/2008Giurisprudenza Penale

Nel quadro dell`attivita` di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e` vietato all`informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonche` al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. E la violazione di questo divieto integra la contravvenzione dell`art. 123 d.lgs. 24/4/2006, n. 219, punita dal successivo art. 147, comma 5 con l`arresto fino a un anno e con l`ammenda da 400 a 1.000 euro. Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di comparaggio previsto dal T.u.l.s., che e` stata introdotta dal legislatore (gia` con l`art. 11 d.lgs. 30/12/1992, n. 541, poi abrogato dall`art. 158, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006) a tutela anticipata della correttezza dell`attivita`
promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini. Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilita` al sanitario o al farmacista, eseguite nel medesimo contesto informativo, e pero` allo scopo di agevolare la diffusione di specialita` medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di comparaggio di cui agli artt. 170-172 r.d. 27/7/1934, n. 1265, modificata dall`art. 16 d.lgs. n. 541 del 1992, reato anch`esso plurioffensivo, ma connotato altresi` dalla previsione dell`indicato dolo specifico. Orbene, tenuto conto della portata della clausola di riserva espressamente stabilita dal secondo comma dell`art. 170 r.d. n. 1265 cit. (se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative
sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati), nonostante la labilita` della linea di demarcazione segnata dal legislatore per le distinte fattispecie di reato sopra descritte, fra la contravvenzione di comparaggio, tuttora ricadente dell`area dell`illegittima promozione di farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l`eventuale delitto di corruzione ex artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilita` per scopo di lucro, di cui siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialita`, attesa la diversita` del bene giuridico tutelato e dell`atteggiarsi del dolo, bensi` sia configurabile il concorso di reati.
Cassazione Penale, Sentenza n. 42750 del 2 ottobre 2007 – depositata il 20 novembre 2007

Nessun commento:

Posta un commento